Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 12.000.000 per l'anno 2009 e in euro 490.000.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

          a) per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) a decorrere dall'anno 2010:

              1) quanto a euro 100.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

              2) quanto a euro 90.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

              3) quanto a euro 70.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

              4) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;

              5) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui

 

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all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230;

              6) quanto a euro 50.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

              7) quanto a euro 40.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

              8) quanto a euro 40.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.